Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza

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  • Ultima modifica dell'articolo:Ottobre 25, 2022
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Codice della crisi di impresa
In data 15.07.2022 è definitivamente entrato in vigore il Codice della crisi di impresa di
cui al D. Lgs. 14/2019, così come modificato, da ultimo, dal D. Lgs. 83/2022.
Con tale ultimo decreto, il legislatore chiarisce le caratteristiche che deve presentare
l’assetto dell’impresa per essere adeguato con le prescrizioni dell’art. 2086 del Codice
civile, che prevede che l’imprenditore, il quale operi in forma societaria o collettiva, ha
il dovere di istituire un assetto organizzativo, amministrativo e contabile adeguato alla
natura e alle dimensioni dell’impresa, anche in funzione della rilevazione tempestiva
della crisi dell’impresa e della perdita della continuità aziendale, nonché di attivarsi
senza indugio per l’adozione e l’attuazione di uno degli strumenti previsti
dall’ordinamento per il superamento della crisi e il recupero della continuità aziendale.
Si ricorda che dal 15.07.2022, in forza della previsione del comma 1 dell’art. 3 del
D.Llgs. 14/2019, anche l’imprenditore individuale deve adottare misure idonee a
rilevare tempestivamente lo stato di crisi e assumere senza indugio le iniziative
necessarie a farvi fronte.
Il comma 3 del citato articolo 3 del D. Lgs. 14/2019 definisce le caratteristiche che deve
presentare l’assetto dell’impresa per poter essere ritenuto in linea con le previsioni
dell’art. 2086 del Codice civile, cioè per essere in grado di prevedere tempestivamente
l’emersione della crisi. E precisamente:
a) rilevare eventuali squilibri di carattere patrimoniale o economico-finanziario,
rapportati alle specifiche caratteristiche dell’impresa e dell’attività imprenditoriale
svolta dal debitore;
b) verificare la sostenibilità dei debiti e le prospettive di continuità aziendale almeno per
i dodici mesi successivi e rilevare i segnali di cui al comma 4;
c) ricavare le informazioni necessarie a utilizzare la lista di controllo particolareggiata e
a effettuare il test pratico per la verifica della ragionevole perseguibilità del risanamento
di cui all’articolo 13, al comma 2.
La previsione riguarda, ovviamente, tutte le imprese. Non solo quelle in crisi. Che quindi
devono dotarsi di un assetto che consenta di verificare la sostenibilità dei debiti e le
prospettive di continuità aziendale.
Sul piano pratico, per poter essere in grado di predisporre i flussi di cassa prospettici, si
dovrebbe predisporre un budget di tesoreria mensilizzato, da aggiornare periodicamente,
almeno mensilmente, per fare in modo che abbracci sempre i 12 mesi successivi.
Finora tale verifica era richiesta solo in sede di redazione del bilancio annuale, ed il
cambiamento, rispetto al passato, è sicuramente radicale.
L’art. 2086 del Codice civile precisa che l’assetto debba essere adeguato alla natura e
alle dimensioni dell’impresa, riconoscendo che l’assetto di una grande impresa non
possa che essere diverso da quello di una piccola.
Ora, se il budget di tesoreria è sicuramente lo strumento migliore per monitorare la
sostenibilità dei debiti e la continuità aziendale, le imprese più piccole e meno strutturate
potrebbero ricorrere a strumenti più semplici, come la stima dell’EBITDA prospettico
quale indicatore della capacità di generare risorse finanziarie da confrontare con gli
impegni assunti.
Quello che è certo è che all’imprenditore viene ora specificatamente chiesto un assetto
adeguato, ovvero la predisposizione di efficaci strumenti volti a individuare
tempestivamente eventuali elementi di crisi ed a porvi rimedio.
Ed agli organi di controllo, Collegi sindacali e Revisori legali, di verificare che gli assetti
siano adeguati e permettano di individuare tempestivamente le criticità.

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